Aprile 2023
D.lgs. n. 18 del 23/02/2023 – Direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
Gent.li Clienti,
Vi informiamo che nella GU n. 55 del 6 marzo 2023 è stato pubblicato il D.lgs. n. 18 del 23/02/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.
Il Decreto Legislativo n. 18/2023 è in vigore dal 21 marzo 2023, e ha abrogato contestualmente il precedente D.Lgs. 31/2001.
Le principali novità riguardano sia le responsabilità dei gestori del ciclo idrico integrato e degli altri soggetti interessati quali amministratori di condominio, esercenti di ristoranti, alberghi, centri sportivi, ecc., sia i parametri da monitorare con i rispettivi limiti.
Nel primo caso, l’art. 2, definisce come «gestore della distribuzione idrica interna», “… il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua”.
Quanto agli obblighi gravanti sull’Amministratore l’art. 5 del Dlgs di cui sopra stabilisce, al comma terzo, che “… per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati”.
L’art. 9 al comma 1, statuisce che “… i gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’Allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’Allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.”
In caso di inadempienza ai suddetti obblighi, l’art. 5 al comma 5, prevede “… una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.”
Sempre dallo stesso Decreto, nell’art. 4, vengono aumentati i parametri e rivisti i limiti. In particolare, i parametri aggiunti sono: Bisfenolo A, Legionella, Acidi aloacetici (HAAs), Microcistina-LR, PFAS e Uranio.
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare il ns. Commerciale di Area a Voi dedicato.
Settembre 2022
SEUCER è lieta di comunicarVi, in qualità di partner ufficialmente accreditato, la sua prossima partecipazione all’importante evento “ANACI DAY” che si terrà in data venerdì 30 settembre ’22 presso la suggestiva ed innovativa location dello Spazio Antologico – East End Studios di Via Mecenate, 84 a Milano, nuovamente sede del convegno da anni ormai riferimento imprescindibile per gli amministratori condominiali e tutti gli operatori del settore.
Per la Vs. prenotazione o eventuali maggiori informazioni siete invitati a comunicare la Vs. gradita adesione mediante il link: ANACI MILANO | Prenotazioni.
Il Vs. Commerciale di riferimento naturalmente resta come sempre a Vs. più completa disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo o ulteriori Vs. necessità. In attesa di poter avere il piacere di incontrarci a breve, non ci resta quindi che darVi il nostro più cordiale: “Arrivederci a presto!”